4° CONTO ENERGIA


 Chi può richiedere il contributo in Conto Energia ?

Privati, aziende, condomini, pubbliche amministrazioni.

 Quali tipologie di impianti possono essere finanziati?

Tutti gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica con potenza uguale o superiore a 1KW.


 Quali tipologie di pannelli possono essere utilizzati negli impianti in Conto Energia?

Si possono utilizzare sia pannelli in silicio cristallino, sia pannelli a film sottile.

 Dove è possibile installare l’impianto?

I pannelli possono essere installati sulle pertinenze degli immobili civili o industriali (tetto, facciata, terrazzo ecc.) o direttamente sul terreno.


 Come funziona il Conto Energia?

È sufficiente richiedere al Gestore dei Servizi Elettrici Nazionale di voler usufruire degli incentivi per un impianto fotovoltaico connesso a rete previa invio dei dettagli progettuali preliminari firmati da tecnico abilitato. Non sono previste graduatorie, quindi tutti i progetti saranno finanziati. Alla realizzazione dell’impianto, e successivo collaudo, il Gestore erogherà gli incentivi su tutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.


 Quali sono i vantaggi economici:

L’impianto fotovoltaico beneficerà di due vantaggi economici:
  • il contributo di produzione su tutta l’energia prodotta dall’impianto (indipendentemente che questa sia anche consumata)
  • il risparmio del costo dell’energia consumata: in un regime di scambio, se l’energia che produciamo è pari all’energia che consumiamo, la bolletta è pari a zero.

Al posto dell’autoconsumo si può optare per la vendita dell’energia: in tal caso l’energia sarà venduta a un prezzo già prefissato di 0,095€/kWh mentre si continuerà ad acquistare l’energia consumata.
La convenienza delle due modalità è da valutare caso per caso ma, solitamente è consigliabile optare per la vendita quando la produzione di energia dell’impianto fotovoltaico è molto superiore ai consumi ( almeno 30-40% in più ).
La somma di entrambi i benefici economici consente di ripagare il costo sostenuto per realizzare l’impianto (in caso di finanziamento il contributo di produzione permette di pagare le quote mensili).


 Scelta della tipologia di impianto

Dopo aver eseguito l’analisi dei consumi e il sopraluogo tecnico nella propria abitazione il cliente deve scegliere quale delle due opportunità proposte dal Conto Energia adottare:

  • Scambio sul posto.
  • Vendita energia.

Gli incentivi sono tassati solo nel caso in cui il soggetto responsabile sia possessore di PartitaIVA.

Schema a blocchi di concetto:

Il terzo contatore cioè il contatore che si ha normalmente in casa conteggia, il consumo energetico per i propri fabbisogni quando non vi e’ produzione di energia elettrica dall’impianto.
In sintesi il contatore 2 ha la caratteristica di misurare l’energia immessa nella rete Nazionale, mentre il contatore 3 quello di misurare il consumo.
La soluzione tecnica che si sta adottando attualmente e' che il contatore 2 e 3 vengono condensati in uno unico bidirezionale. ( è a discrezione del gestore energetico locale).
L’energia prodotta viene ceduta al gestore locale (solitamente ENEL) e conteggiata dal secondo contatore (contatore 2) che rileva i kWh immessi alla rete. Si può immaginare la rete nazionale come una batteria di capacità infinita dove il produttore immette l’energia prodotta e quando necessita la preleva.



 Tariffe


La guida del GSE recita:
Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l’intero periodo.  




 Che cosa è lo ”scambio sul posto”?

Attraverso la Delibera n. 28/06 l’Autorità per l’energia elettrica definisce le “Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.
Ovvero definisce le regole attraverso cui viene regolamentato un contratto di scambio energetico tra il gestore della rete ed il produttore di energia rinnovabile.
In sostanza la delibera definisce che l’energia prodotta attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete verrà scontata sui consumi del produttore medesimo.
Con il termine “scambio sul posto” s’intende il servizio erogato dal gestore di rete locale, competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto, che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete.
In particolare questo servizio, che si applica per gli impianti di potenza fino a 20 kW, alimentati da fonti rinnovabili, è disciplinato dalle seguenti regole:

  • è consentito utilizzare la rete elettrica a bassa tensione come un sistema di accumulo, immettendo l’energia prodotta nelle ore d’insolazione in eccesso rispetto ai propri consumi e prelevando nelle ore di buio o di scarsa insolazione l’energia necessaria ai propri consumi;

  • il gestore di rete locale competente per territorio effettua a fine anno il conguaglio tra energia immessa e prelevata, addebitando solo la quota dei consumi in eccesso rispetto alla produzione o, in caso contrario, attribuendo un credito di energia per gli anni successivi, che può essere utilizzato al massimo entro tre anni;

  • sono superati tutti gli adempimenti legati all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica e quelli fiscali legati al valore economico dell’energia scambiata;

  • lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica: pertanto, nell’ambito dello scambio, l’energia immessa in rete non può essere venduta;

  • è possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’ energia elettrica coincidono.


 Come si coniuga il “conto energia” con lo “scambio sul posto”?

L’Articolo 8 del decreto attuativo del conto energia definisce che; “ … la disciplina dello scambio sul posto continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffe incentivante … I benefici dello scambio sul posto sono aggiuntivi rispetto alle tariffe del conto energia".
Ciò significa che oltre alle tariffe incentivanti il produttore ha diritto ad uno sconto sulla propria bolletta pari al valore di energia prodotta per la tariffa applicata dal gestore.
Inoltre, anche che dopo i venti anni in cui il produttore cederà l’energia prodotta alle tariffe incentivanti definite nel decreto del conto energia il produttore di energia rinnovabile potrà usufruire dello “scambio sul posto”. Questo tutela il produttore dalle variazioni del prezzo dell’energia definite dal mercato energetico anche dopo i venti anni a regime conto energia per tutta la vita dell’impianto (25/30 anni).



 Quali autorizzazioni servono per costruire un impianto fotovoltaico?

È sufficiente presentare una DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) al proprio comune di appartenenza. Gli impianti con potenza non superiore a 20KW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale (Pres. Rep. 12.04.96), a meno che non siano ubicati in aree protette.


 Serve denunciare la produzione di energia elettrica all’ufficio tecnico di Finanza ?


Solo per impianti con potenza superiore ai 20 kWp.

 Vendita dell’energia prodotta dall’impianto

Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico poiché comporta l’erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica.
Un’ulteriore fonte di ricavo per il soggetto responsabile è costituita dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall'impianto che può essere poi autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato.
L’autoconsumo dell’energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della “bolletta” elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l’energia elettrica nella misura corrispondente all’energia autoconsumata.
La vendita dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata costituisce invece una fonte di ricavo esplicita.


  Per la vendita dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico si possono utilizzare due diverse modalità:

  • Vendita “indiretta” mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato ai sensi della delibera AEEG n.34/05;
  • Vendita “diretta” attraverso la vendita in borsa o la vendita ad un grossista (contratto bilaterale).

Vendita“indiretta”
Ai sensi della delibera AEEG n. 34/05, il soggetto che acquista l’energia immessa nella rete dal soggetto responsabile è:
  • l’impresa distributrice locale se l’impianto è connesso alla rete della medesima impresa;
  • la società Terna se l’impianto èconnesso alla rete di trasmissione nazionale “RTN”;
  • il gestore di rete locale nei casi in cui l’impianto sia connesso a reti elettriche il cui gestore stesso non è titolare di concessione di distribuzione.

L’accesso al regime dedicato dell’energia prodotta dall’impianto FTV è a titolo oneroso e quindi il soggetto responsabile deve pagare all’impresa che ritira l’energia i seguenti corrispettivi:
  • 120 € annui insieme allo 0,5% del controvalore dell’energia ritirata su base annua fino ad un massimo di 3.500 €; Per quanto riguarda le condizioni economiche di ritiro dell’energia elettrica, il soggetto che effettua il ritiro dedicato, ai sensi della delibera AEEG n. 34/05, riconosce al soggetto responsabile (produttore)
  • nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MW, vale il criterio del prezzo minimo garantito ovvero all’energia immessa in rete si applicano le seguenti tariffe suddivise per scaglioni produttivi progressivi:
    • fino a 500.000 kWh annui: 0,0956 €/kWh;
    • da 500.000 a 1.000.000 di kWh annui: 0,081 €/kWh;
    • da 1.000.000 a 2.000.000 di kWh annui: 0,071 €/kWh;
    • l’energia eccedente 2.000.000 di kWh annui: il prezzo pari a quello di cessione dall’Acquirente Unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato;

      nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore ad 1 MW all’energia immessa in rete viene riconosciuto il prezzo di cessione dall’Acquirente Unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato.

Le tariffe sopra indicate sono valide per l’anno 2008; esse vengono aggiornate annualmente da AEEG in misura pari al 40% del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat.
Per quanto riguarda il servizio di dispacciamento dell’energia elettrica effettuato da Terna, la delibera 34/05 introduce un regime di particolare semplificazione e agevolazione prevedendo nel caso di impianti fino a 1 MW l’esenzione della stipula del contratto di dispacciamento in immissione con la stessa Terna.
Nel caso di potenze maggiori a 1 MW bisogna corrispondere a Terna i costi del corrispettivo per il trasporto dell’energia elettrica sulla rete, previsti sempre nella 34/05. L’Acquirente Unico ha attualmente il ruolo di interfaccia finale per il ritiro dell’energia elettrica secondo le modalità definite dalla delibera n.34/05 ed è tenuto alla pubblicazione dei prezzi di cui all’ art. 30, comma 30.1 del Testo Integrato, con cadenza mensile sul proprio sito internet.
Si evidenzia che questo tipo di vendita “indiretta” dell’energia prodotta ed immessa in rete dall’impianto è quello consigliato, di norma, per le produzioni degli impianti fotovoltaici, sia per la semplicità gestionale che per la maggiore redditività dei prezzi minimi garantiti dalla 34/05 rispetto ai prezzi di mercato.

 

 Vendita “diretta” attraverso la vendita in borsa o la vendita ad un grossista

I soggetti responsabili degli impianti di produzione di energia elettrica possono, alternativamente alla modalità di vendita di energia con ritiro dedicato, scegliere di vendere direttamente l’energia in borsa previa iscrizione al mercato dell’energia elettrica.
Tali soggetti, per essere ammessi al mercato gestito dal Gestore del Mercato Elettrico - GME, devono presentare al GME una Domanda di ammissione, sottoscrivere un Contratto di adesione redatto secondo i modelli definiti in allegato alla Disciplina del mercato elettrico, ed impegnarsi, tra l’altro, a pagare un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per ogni MWh scambiato. Si riportano di seguito i valori in vigore per il 2007.
Corrispettivi di accesso e partecipazione al mercato elettrico
Corrispettivo di accesso (una tantum) 7.500
Corrispettivo fisso annuo 10.000

Corrispettivi per ogni transazione
Fino a 20.000 MWh franchigia
da 20.000 a 1.000.000 MWh 0,004 [€/MWh]
da 1.000.000 a 10.000.000 MWh 0,003 [€/MWh]
superiore a 10.000.000 MWh 0,002 [€/MWh]

Infine, i soggetti responsabili possono decidere di cedere l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete attraverso un contratto bilaterale con un trader/grossista di energia elettrica ad un prezzo di cessione direttamente negoziato con tale soggetto, il quale può provvedere a regolare con Terna tutti i corrispettivi derivanti dal servizio di dispacciamento.
Si evidenzia che questo tipo di vendita “diretta” è, di norma, utilizzato per poter vendere sul mercato le produzioni di energia provenienti da impianti produttivi di grande potenza elettrica (non consigliabile quindi per gli impianti fotovoltaici sia per la sua complessità sia per la sua onerosità).

 

 Accesso agli incentivi del Conto energia

L’accesso agli incentivi del nuovo conto energia per il fotovoltaico avviene direttamente dal sito web del GSE Il soggetto Responsabile, per la richiesta dell’incentivazione, potrà utilizzare l’apposita applicazione informatica sul portale del GSE per preparare automaticamente, secondo quanto previsto dall'art 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07, i seguenti documenti:

  • la richiesta dell’incentivo (All. A1/A1p)
  • la scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p)
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. A4/A4P)
  • la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia (opzionale – All.A3a/A3b)

Per utilizzare l’applicazione informatica del GSE è necessario collegarsi all’indirizzo: https://fotovoltaico.gsel.it/ e procedere innanzitutto con la registrazione che prevede l’inserimento dei propri dati anagrafici ed un indirizzo email valido per completare la registrazione. Il passo successivo prevede la conferma della registrazione via mail e l’assegnazione di una username e password per entrare nel portale del GSE.

Effettuata con successo la procedura di registrazione, si potrà accedere al portale mediante l’inserimento dei dati inviati via email, verrà, quindi, presentata la maschera di selezione decreto, attraverso la quale sarà possibile selezionare il meccanismo di incentivazione rispetto al quale gli impianti di competenza sono stati incentivati, accedendo quindi alle relative funzionalità di gestione. Allo stato attuale è disponibile solo il Decreto Ministeriale 19 Febbraio 2007.

Selezionato il DM 19/02/2007 comparirà una schermata da cui sarà possibile:

  • modificare i propri dati anagrafici, precedentemente inseriti all’atto della registrazione al portale;

  • inserire la richiesta per un nuovo impianto;

  • verificare lo stato di avanzamento delle richieste d’incentivazione presentate;

  • inserire la richiesta di maggiorazione tariffa per impianti fotovoltaici aventi diritto al premio di risparmio energetico;


Al fine di evitare gli errori più frequenti riscontrati, si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:

  • la richiesta di tariffa incentivante, la scheda tecnica finale d'impianto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e l'eventuale richiesta del premio abbinato al risparmio energetico devono essere presentate su modelli stampati direttamente dal portale del GSE (https://fotovoltaico.gsel.it) e firmate in originale ;

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere autenticata da un notaio , cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

  • la documentazione finale di progetto deve contenere almeno una relazione generale, schemi di sistema e planimetrici dell'impianto, elaborati grafici di dettaglio che consentano di classificare l'impianto in una delle tipologie descritte all'art. 2 comma 1 lettere b1), b2), b3), e con riferimento per le medesime lettere b2), b3) a quelle specifiche di cui agli allegati 2 e 3 del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007.

  • il certificato di collaudo, da presentarsi in originale, deve attestare i risultati delle prestazioni dell'impianto. Tale obbligo è esteso a tutti gli impianti, non solo a quelli con potenza superiore a 50 kWp, come prescritto dai precedenti decreti ministeriali.

G.P.M. ENERGIE S.r.l.
Via Principale, 91
27012 Torriano di Certosa di Pavia
: info@gpmfotovoltaico.com
 

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